(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
              Regione Piemonte n. 10 dell'8 marzo 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Dopo  l'art.  4  della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50
(Istituzione  dell'ufficio  del  Difensore  civico),  e'  inserito il
seguente:
    "Art.  4-bis.  (Attivita'  decentrata  sul  territorio).  - 1. Lo
svolgimento  delle  funzioni da parte del Difensore civico puo' avere
luogo  in  sedi  regionali  decentrate  ovvero  presso  capoluoghi di
provincia o enti locali previa intesa con i medesimi".